Interpellanza n. 50/C6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interpellanza n. 50/C6

CUCCU sull’affidamento di minori nel territorio sardo.

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La sottoscritta,

premesso che la legge 4 maggio 1983, n. 184, così come novellata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, afferma con forza il diritto del minore di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia, quale contesto migliore per la costruzione dei rapporti affettivi e per lo sviluppo di legami significativi, fondamentali nel processo di crescita del bambino;

visti in particolare:
– l’articolo 1, che dispone:
“2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.”;
– l’articolo 2, che dispone:
“1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.”;
– l’articolo 4 che dispone:
“1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.”;
– la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l’insieme delle attività di programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale, esclusi gli interventi predisposti dal sistema sanitario, previdenziale e di amministrazione della giustizia;
– il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”;
– le nuove linee guida approvate con deliberazione n. 38/14 del 24 luglio 2018, che definiscono i requisiti specifici strutturali, organizzativi e di personale per le singole tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e) del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, nonchè le modalità per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento;

rilevato che:
– le caratteristiche fondamentali dell’affidamento familiare sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine e il rientro del minore nella propria famiglia d’origine;
– il fine dell’affidamento è la ricostruzione della famiglia nella sua globalità e la sua riunificazione, nell’interesse del minore stesso;

visto, altresì, l’articolo 403 del Codice civile che recita testualmente “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;

rilevato che:
– l’articolo 403 attiene a interventi urgenti da assumere nella fase anteriore all’affidamento familiare e va coordinato con l’articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il quale fa obbligo alla pubblica autorità, che venga a conoscenza della situazione di abbandono, di segnalarla al tribunale per i minorenni (Cassazione civile, Sez. 1, sentenza n. 17648 del 10 agosto 2007);
– il provvedimento amministrativo con cui i servizi sociali, in via provvisoria e urgente, prelevano dall’abitazione familiare un minore (ai sensi dell’articolo 403 del Codice civile) non può essere ratificato dal tribunale dei minori, ma anzi deve essere revocato dove non sia adeguatamente motivato, con conseguente ordine di ricollocamento immediato del minore stesso nel proprio ambito familiare (Tribunale minorenni Bologna 13 gennaio 2011 n. 18);
– tale intervento di protezione deve essere il più possibile limitato a quelle situazioni di effettivo pericolo per l’integrità fisico-psichica del minore, tipiche dello stato di necessità, che perdura fino alla pronuncia/ratifica del Tribunale per i minorenni o comunque fino a quando il servizio non lo ritiene più attuale;

dato atto che:
– recentemente la stampa ha riportato gli esiti dell’inchiesta avviata dalla Procura di Reggio Emilia su presunti affidi illeciti;
– sono molti, ogni anno, i minori allontanati coattivamente dalle proprie famiglie e non sempre, stando ad alcune inchieste giornalistiche, con motivazioni tali da giustificarne la drastica scelta;
Р̬ necessario disporre di dati e report che possano definire e monitorare la situazione degli affidi familiari e il funzionamento delle strutture di accoglienza;
– occorre trasparenza nell’individuazione della famiglia affidataria o della struttura di accoglienza, nonché controlli capillari sulle condizioni in cui versano i minori in affidamento;

rilevata la necessità di promuovere una politica responsabile sul tema dell’affidamento familiare quale indirizzo prioritario e di vigilare sulle modalità e sulla gestione dell’inserimento dei bambini nelle strutture di accoglienza,

chiede di interpellare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza dei seguenti dati e informazioni relativamente al triennio 2016-2017-2018:
– quanti sono attualmente i bambini allontanati dalla famiglia di origine e per quale durata;
– a quale tipologia di affidamento extra familiare (famiglia affidataria, singola persona, comunità di tipo familiare e istituto di assistenza pubblico o privato) si è ricorso;
– in quanti casi di necessità e urgenza l’affidamento extra familiare è stato disposto senza porre in essere gli interventi sopracitati dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e da quali organi competenti;
– a quale tipologia di affidamento extra familiare (famiglia affidataria, singola persona, comunità di tipo familiare e istituto di assistenza pubblico o privato) si è ricorso per i casi di cui al punto precedente;
– quanti sono gli esiti positivi di rientro/riaffido del minore alla famiglia di origine;
– quanti controlli gli organi di competenza degli enti locali hanno attivato negli ultimi cinque anni e con quali esiti;
2) quali misure intendano adottare per rafforzare il monitoraggio e il controllo dell’affidamento di minori nel territorio sardo.

Cagliari, 8 agosto 2019

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