Interrogazione n. 194/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 194/A

(Pervenuta risposta scritta  in data 10/06/2022)

AGUS – ZEDDA Massimo – CADDEO – LOI – ORRU’ – PIU – SATTA Gian Franco – STARA, con richiesta di risposta scritta, sull’illegittimità delle nomine dei direttori generali esterni della Regione conferite dalla Giunta regionale.

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I sottoscritti,

premesso che:
– nell’Amministrazione regionale le funzioni di direttore generale sono conferite con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, a dirigenti del sistema Regione con capacità adeguate alle funzioni da svolgere;
– ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998 è possibile altresì, in misura non superiore al 20 per cento del totale delle direzioni generali, attribuire le funzioni di direttore generale anche a persone estranee all’Amministrazione regionale o agli enti, purché in possesso contestuale dei seguiti tre requisiti:
– diploma di laurea;
– capacità adeguate alle funzioni da svolgere;
– aver svolto per un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private;
– la norma sopracitata, dal momento della sua approvazione, avvenuta in Consiglio regionale oltre ventuno anni, fa, fino ad oggi, non è mai stata modificata ed è stata a più riprese oggetto di sentenze da parte del Giudice del lavoro, del Tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato che hanno, in differenti giudizi, portato alla revoca delle funzioni di quei dirigenti esterni nominati dalla Giunta non in possesso dei requisiti esplicitamente previsti dalla normativa regionale;

considerato che:
– l’articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 stabilisce che l’attribuzione delle funzioni di direttore generale debba essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all’insediamento della Giunta regionale;
– con la deliberazione n. 18/21 del 15 maggio 2019 la Giunta regionale ha stabilito la pubblicazione sul sito istituzionale di un unico avviso finalizzato al conferimento degli incarichi di direttore generale nell’Amministrazione regionale e ha delegato il direttore generale della direzione generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione alla sua predisposizione, pubblicazione e acquisizione delle relative manifestazioni di interesse;
– con la deliberazione n. 22/1 del 20 giugno 2019 la Giunta regionale ha specificato che tali manifestazioni di interesse venissero acquisite tramite pec da inoltrare alla direzione generale dell’Organizzazione e del personale;
– in data 21 giugno 2019 direzione generale dell’Organizzazione e del personale ha pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per gli incarichi di direttore generale nell’Amministrazione regionale riferita a 22 direzioni generali e al Centro regionale di programmazione ;
– tale avviso era rivolto ai dirigenti del sistema Regione, come definito dal comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, e a persone in possesso di comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
– la Giunta regionale ha provveduto, ai sensi della normativa vigente, durante la seduta convocata il 28 giugno, alla nomina dei direttori generali di 23 direzioni del sistema Regione;
– in osservanza alle normative vigenti, risulta che 19 direttori generali sono stati scelti tra i dirigenti del sistema Regione, mentre 4 sono estranei all’Amministrazione e agli enti regionali;
– le attribuzioni delle funzioni di direttore generale hanno durata fino al 31 dicembre 2019, per un periodo di tempo di appena sei mesi;

sottolineato che:
– nelle deliberazioni di attribuzioni delle funzioni di direttore generale, pubblicate con notevole ritardo, la Giunta regionale non ha chiarito in alcun modo i motivi per i quali sono state assegnate tali funzioni per un periodo notevolmente inferiore alla durata massima di cinque anni prevista dalla legge regionale n. 31 del 1998;
– il termine di sei mesi parrebbe essere in contrasto con la normativa regionale e statale in materia di attribuzione delle funzioni dirigenziali, apparendo, nei fatti, un’elusione del principio di separazione del potere di indirizzo politico da quello di direzione amministrativa proprio dei dirigenti;

rilevato che in data 1° luglio 2019 è stata presentata l’interrogazione consiliare n. 61, con richiesta di risposta scritta, sulla nomina dei direttori generali esterni al sistema Regione ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, con la quale si chiedeva alla Giunta regionale:
– se i direttori generali nominati nella seduta di Giunta regionale del 28 giugno 2019 avessero i requisiti richiesti ai sensi della normativa regionale in materia di personale e organizzazione degli uffici della Regione;
– i motivi per i quali le attribuzioni di funzioni di direttore generale fossero limitate a soli sei mesi e non all’intera durata della legislatura;
– il 30 settembre 2019 la Giunta regionale ha trasmesso al Consiglio regionale la risposta scritta all’interrogazione n. 61: il riscontro alla richiesta di informazioni è stato effettuato dalla Presidenza della Regione che, inoltrando una risposta a un parere in merito richiesto all’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, ha comunicato di “non disporre necessarie informazioni per rispondere”;
– sarebbe paradossale se la Giunta regionale non fosse in possesso di alcuna informazione sui procedimenti che essa stessa ha avviato, gestito, e portato a compimento, per la nomina dei direttori generali regionali;
– con tutta evidenza, anche per quanto esposto in sintesi nelle premesse, l’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport non può avere più competenze e informazioni della Presidenza della Regione e dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione in merito ai procedimenti di nomina di cui trattasi;
– sull’anomalo riscontro fornito dalla Giunta regionale, nel corso della seduta n. 23 del 1° ottobre 2019 del Consiglio regionale è stato chiesto al Presidente del Consiglio di intervenire affinché venisse fornita dalla Giunta regionale una risposta verosimile;

considerato inoltre che:
– le funzioni di direttore generale attribuite a 3 soggetti esterni con l’approvazione delle rispettive delibere del 28 giugno, non sono state formalmente conferite per ulteriori e successivi tre mesi in mancanza del necessario decreto assessoriale;
– infatti con la deliberazione n. 25/8 del 28 giugno 2019 la Giunta regionale aveva conferito l’incarico di direttore generale della direzione generale dell’Organizzazione e del personale;
– successivamente, con deliberazione n. 38/11 del 26 settembre 2019 la Giunta regionale, prendendo atto che, a seguito di comunicazioni intercorse con la Presidenza della Regione, il soggetto precedentemente individuato dalla Giunta con deliberazione n. 25/8 come direttore generale della direzione generale dell’Organizzazione e del personale aveva rinunciato all’incarico per il quale aveva manifestato l’interesse nel mese di giugno, ha individuato un nuovo direttore generale per la medesima direzione generale;
– in data 27 settembre 2019 l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, in conformità con la deliberazione n. 38/11, ha firmato il decreto n. 32830/83 di conferimento delle funzioni di direttore generale della direzione generale dell’Organizzazione e del personale;
– in data 30 settembre 2019 l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, in conformità con la deliberazione n. 25/2 del 28 giugno 2019, ha firmato il decreto n. 32920/84 di conferimento delle funzioni di direttore generale della direzione generale della Presidenza della Regione;
– in data 30 settembre 2019 l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, in conformità con la deliberazione n. 25/5 del 28 giugno 2019, ha firmato il decreto n. 8E di conferimento delle funzioni di direttore generale della direzione generale della Protezione civile;

evidenziato che:
– in data 3 ottobre 2019 è stata trasmessa alla direzione generale dell’Organizzazione e personale dell’Assessorato agli affari generali, personale e riforma della Regione formale richiesta di copia atti e informazioni ai sensi dell’articolo 105 del Regolamento interno del Consiglio regionale in merito alle procedure di conferimento delle funzioni di direttori generali esterni attribuite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, con la richiesta, in particolare, degli atti istruttori e dei pareri propedeutici alle decisioni della Giunta in merito a tali nomine;
– da quanto si apprende dal sito web istituzionale della Regione, sempre in data 3 ottobre 2019 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 39/17 avente per oggetto “Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione. Modifiche legislative e norme di interpretazione autentica”;
– la deliberazione, a tutt’oggi, non è stata pubblicata nel sito istituzionale della Regione;
– in data 8 ottobre 2019 è stata inoltrata alla Presidenza della Regione un’ulteriore richiesta di copia atti e informazioni ai sensi dell’articolo 105 del Regolamento interno del Consiglio regionale proprio per ottenere copia della deliberazione n. 39/17 del 3 ottobre 2019;
– il sistematico ritardo con il quale vengono pubblicate sul sito web le deliberazioni approvate della Giunta istituzionale è stato posto all’attenzione del Presidente del Consiglio regionale nel corso della seduta n. 26 del 17 ottobre 2019;
– dopo trenta giorni, la Presidenza della Regione non ha ancora riscontrato la richiesta trasmessa a mezzo PEC;
– in data 17 ottobre 2019, durante la discussione del disegno di legge n. 51 recante “Disposizioni in materia di enti locali” la Giunta regionale ha presentato un emendamento (n. 59), giudicato inammissibile perché non attinente all’argomento in discussione, e quindi ritirato, avente come contenuto un’interpretazione autentica dell’articolo 29 della legge regionale 31 del 1998 secondo la quale “il comma 1 dell’articolo 29 si interpreta nel senso che le funzioni dirigenziali in organismo ed enti pubblici o privati sono provate anche nel caso di soggetti muniti di particolare e comprovata qualificazione professionale che risultino iscritti da almeno un quinquennio ad albi il cui accesso è subordinato al superamento di apposito esame di stato”;
– l’emendamento proposto dalla Giunta regionale, oltre ad essere temporalmente successivo rispetto alle delibere di nomina del 28 giugno e ai successivi decreti assessoriali di conferimento delle funzioni di direttori generali esterni, appare modificativo rispetto al contenuto dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, inserendo, di fatto, un nuovo criterio alternativo a quelli indicati in norma (ovvero quello relativo all’appartenenza ad albo professionale) e configurando un uso evidentemente scorretto e illegittimo dell’interpretazione autentica che non dovrebbe intervenire per modificare il contenuto di una norma precedentemente approvata ma solo a renderla comprensibile ai fine applicativi;

evidenziato, inoltre, che:
– a tutt’oggi non risultano pubblicati nel sito web istituzionale i curricula dei soggetti ai quali la Giunta regionale ha conferito l’incarico di direttore generale esterno nelle direzioni generali dell’Amministrazione regionale;
– da un’analisi dei curricula dei dirigenti esterni nominati dalla Giunta regionale, ottenuti attraverso la procedura di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 105 del regolamento consiliare del 3 ottobre, alcuni tra i soggetti incaricati non sembrano essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale;
– da un analisi dei curricula dei direttori generali interni, consultabili nel sito web in virtù di precedenti incarichi conferiti all’interno dell’Amministrazione regionale, appare altresì che non siano evidenti “le significative esperienze di direzione nelle materie afferenti all’incarico da attribuire” previste dalla normativa regionale;
– la nomina di figure non aventi i requisiti previsti dalla normativa espone l’Amministrazione regionale a rischi in termini di impugnabilità e di annullabilità degli atti adottati dalle direzioni, nonché ad ogni altro rischio connesso con le responsabilità di nomina in capo alla Giunta regionale,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:
1) se i direttori generali nominati nella seduta di Giunta regionale del 28 giugno 2019, e incaricati definitivamente con i successivi decreti assessoriali, abbiano i requisiti richiesti ai sensi della normativa regionale in materia di personale e organizzazione degli uffici della Regione;
2) quali siano i motivi per i quali le attribuzioni di funzioni di direttore generale siano limitate a soli sei mesi e non all’intera durata della legislatura;
3) se sia stato fatto uno studio riguardo la compatibilità con la normativa vigente delle nomine apicali di durata così breve;
4) se intendano rinnovare i contratti dei direttori generali, interni e esterni all’amministrazione regionale, per un tempo inferiore ai tre anni che le norme stabiliscono come durata minima dell’incarico;
5) quale sia il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 39/17 del 3 ottobre 2019 e quali siano stati i motivi ostativi alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione;
6) se la deliberazione n. 39/17 abbia prodotto, a partire dalla sua approvazione fino a oggi, effetti amministrativi, organizzativi e finanziari di qualunque tipo;
7) a cosa fossero dovuti i ritardi nella concretizzazione delle nomine dei dirigenti esterni individuati dalla Giunta regionale con le delibere approvate a partire dal 28 giugno 2019;
8) se nell’ambito dei procedimenti di designazione e conferimento definitivo delle funzioni di direttore generale ai soggetti esterni all’amministrazione ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998, sia stato chiesto alcun parere alla direzione generale dell’area legale, struttura della Presidenza della Regione, competente, in particolare, in materia di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa per le strutture dell’amministrazione regionale;
9) quali siano i motivi per i quali sia stato chiesto, con nota n. 5465 dell’8 luglio 2019 dell’Ufficio di gabinetto della Presidenza della Regione, un parere (nota n. 1741 del 26 luglio 2019) all’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri per le nomine dei direttori generali esterni;
10) se non sia il caso di revocare in autotutela le nomine dei dirigenti non aventi i requisiti imposti dalla legge regionale a chi ricopre funzioni apicali all’interno dell’amministrazione regionale;
11) se intendano altresì revocare gli incarichi di direzione generale assegnati ai dirigenti interni all’amministrazione non aventi i requisiti previsti dalla normativa.

Cagliari, 7 novembre 2019

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