Interrogazione n. 267/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 267/A

(Pervenuta risposta scritta in data 13/07/2022)

CUCCU, con richiesta urgente di risposta scritta, sull’esclusione dei disoccupati over 35 a carico dei genitori o disponibili allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa pur con redditi irrisori, non assoggettabili a imposizione fiscali, dall’Avviso pubblico per l’attivazione dei progetti di tirocinio TVB Sardegna Lavoro.

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La sottoscritta,

premesso che:
– il comma 1 dell’articolo 27 relativo alla legge regionale n. 9 del 2016 sulle misure di inserimento lavorativo, prevede che la Regione promuova misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all’inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso al mercato del lavoro attraverso l’erogazione dei servizi per il lavoro e l’attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla legge;
– è altresì precisato che i programmi di cui sopra, partendo dalla ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, assicurino un accompagnamento individualizzato all’inserimento lavorativo e prevedano la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui i tirocini extracurriculari;
– le linee guida, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 45/7 del 14 novembre 2019, che recepiscono l’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riesaminano le linee guida approvate con deliberazione n. 34/7 del 3 luglio 2018 e le sostituiscono in ragione di alcune modifiche del quadro normativo di riferimento, in particolare della legge n. 26 del 28 marzo 2019, che ha convertito il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, integrando la normativa in materia di “stato di disoccupazione”;

dato atto che nell’Avviso pubblico per l’attivazione dei progetti di tirocinio “TVB Sardegna Lavoro, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 36/57 dei 12 settembre 2019, ai destinatari, per la partecipazione all’iniziativa, vengono richiesti i seguenti requisiti:
1) avere 35 anni compiuti;
2) essere cittadini comunitari residenti in Sardegna o cittadini extra UE regolarmente soggiornanti alla data della presentazione del progetto;
3) essere disoccupati ai sensi dei combinato disposto dell’articolo 4 comma 15 quater del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26) e dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 del 14/09/2015 e successive modifiche ed integrazioni alla luce della circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019;
4) non svolgere alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
5) non essere titolare di altre misure di politica attiva cofinanziate o finanziate da atri fondi pubblici, ad accezione dei casi contemplati dalla normativa;

rilevato che:
– l’Avviso di attivazione dei progetti di tirocinio TVB Sardegna Lavoro, allo scopo di restringere i destinatari, mira ad impedire la partecipazione al programma ai disoccupati che, privi di un sostegno al reddito, tentano di impegnarsi a cercare e svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, anche se temporanea, sia di tipo subordinato che autonomo;
– nello specifico, l’avviso mira ad escludere gli over 35 che accettano qualsiasi tipo di lavoro con redditi irrisori, come ad esempio le collaborazioni rientranti in tipologie di contratti con cui un utente raggiunge retribuzioni minime tali da rientrare a carico dei genitori (ostacolando l’indipendenza economica dell’adulto) o le attività da cui derivano redditi minimi annuali esclusi da imposizione fiscale;
– lo stesso impedisce ai destinatari che non percepiscono altre entrate derivanti da politiche passive, precludendo loro qualsiasi attività, di integrare il “rimborso” irrisorio previsto dal bando, assegnato dalla Regione, con cui devono coprirsi anche le spese per la frequenza del tirocinio stesso, e paradossalmente, va ad integrare il reddito di chi già usufruisce mensilmente di ASpI, NASpI, DIS-COLL ecc.;

considerato che:
– il comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, considerava “disoccupati” i soggetti privi di impiego che dichiaravano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
– il comma 7 dell’articolo 19 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, prevedeva che allo scopo di evitare l’ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali, che condizionavano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione, si dovevano intendere riferite alla condizione di “non occupazione”;
– la circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015, al punto 2, riguardo all’interpretazione della norma sopra citata e alla nozione di “non occupazione”, richiamava in via analogica, le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, che prevedono la conservazione della prestazione di nuova assicurazione sociale per l’impiego anche nei casi in cui il beneficiario svolga un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso il legislatore aveva inteso tutelare il diritto alle prestazioni sociali ed assistenziali per coloro che si trovavano a svolgere attività lavorativa, in forma subordinata o autonoma, di scarsa intensità. Analogamente, pertanto, la condizione di “non occupazione” faceva riferimento alle persone che non svolgevano attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, ossia per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato pari ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800;

rilevato che:
– la circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015, al punto 1, specificava che, ai fini dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione come previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015 rappresentava certamente un elemento che poteva essere considerato allo scopo di meglio mirare l’intervento o di stabilire criteri di priorità, ma non rappresentava un requisito esclusivo. In un’ottica di servizio nei confronti degli utenti, infatti, un’assistenza nella ricerca di occupazione, nonché nell’orientamento verso percorsi di riqualificazione, non poteva non essere prestata nei confronti di coloro che la richiedevano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative. Ciò nel rispetto della convenzione OIL n. 122/1964 sulla politica d’impiego, nonché del principio di non discriminazione e di quanto previsto dall’articolo 29, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativo al diritto di accesso ai servizi di collocamento, secondo cui “ogni persona può accedere a un servizio di collocamento gratuito;
– con la medesima circolare MLPS n. 34 del 2015, paradossalmente a quanto specificato sopra, il Ministero aveva rappresentato, tuttavia, l’opportunità di offrire i servizi e le misure di politica attiva del lavoro prioritariamente ai soggetti dallo stesso definiti secondo il nuovo criterio “disoccupati”, al fine di garantire servizi più rapidi ed efficaci ai soggetti che ne hanno più bisogno, anche in ragione del rispetto delle tempistiche dettate dal decreto legislativo n. 150 del 2015 (articoli 2 e 20);
– la legge n. 26 del 2019, di conversione del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, ripristina il riconoscimento dello “status di disoccupazione”, oltre a coloro che non svolgono alcun tipo di attività lavorativa, anche ai soggetti che dichiarano all’anno un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
– i disoccupati che rilasciano la DID sono oggi rappresentati sia da coloro che non svolgono attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo, nonché da coloro il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

rappresentato che:
– il decreto legislativo n. 150 del 2015 e la successiva circolare del MLPS non sono stati rappresentativi della realtà della popolazione italiana nel disciplinare che non è disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa volta a raggiungere redditi di primaria sopravvivenza, chi svolge un impiego in modo autonomo o subordinato con redditi irrisori esclusi da imposizione;
– la norma suddetta tuttavia non impediva alle regioni di includere nelle politiche attive del lavoro i “non occupati”;
– la circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019 puntualizza che la legge n. 26 del 2019 interviene appositamente a sanare una incoerenza che si era venuta a creare con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2015, tra la normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori (articolo 19), quella considerata ai fini del reddito di inclusione (articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 147 del 2017) e la normativa in materia di compatibilità della NASpi con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015);

constatato che la Regione si è ben avvalsa del decreto legislativo n. 150 del 2015 per escludere in via prioritaria dalle politiche attive del lavoro, per più anni consecutivi, i “non occupati”, ossia coloro che svolgevano impieghi con redditi minimi esclusi da imposizione fiscale, ed in proposito si ricordano:
1) l’Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di tirocinio 2017, firmato dal DG ASPAL, Massimo Temussi, dove era stato puntualizzato, tra i requisiti, che i destinatari dovessero essere “disoccupati” ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
2) l’Avviso pubblico per gli assegni formativi per disoccupati del 29 ottobre 2018, a firma dell’allora DG del Servizio formazione, Roberto Doneddu, oggi DG dell’Assessorato per il lavoro che prevedeva che i destinatari fossero in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
3) l’Avviso pubblico tirocini per over 30 del 16 giugno 2019, firmato dal Direttore del Servizio progetti su base regionale e comunitaria, Luca Spissu, che è stato probabilmente redatto con la stessa finalità di escludere i disoccupati con attività di collaborazione o impiego da cui derivassero redditi annuali irrisori non assoggettabili ad imposizioni fiscali, giacché riportava che i destinatari dovessero essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e successive modifiche ed integrazioni. Ma in questo caso, l’intervento della circolare ANPAL n. 1 del 23 luglio 2019, aveva fornito le prime indicazioni operative in merito allo stato di disoccupazione ripristinando, di fatto, buon senso nella definizione dello status di disoccupato (che è venuta indirettamente ad estendersi anche al bando) relativa a quegli utenti a cui si riconoscono le medesime difficoltà di trovare una occupazione con redditi minimi a far fronte almeno ai costi primari per la sopravvivenza della persona;

preso atto che alcuni cittadini, anche cultori della materia delle politiche sul lavoro, hanno sollevato più volte, dall’anno 2017 ad oggi, all’Assessorato regionale del lavoro e agli uffici ASPAL preposti:
– il disagio dei “non occupati”, oggi “disoccupati”, che si sono trovati e si trovano ad essere esclusi dalle politiche regionali attive del Lavoro qualora intraprendano una qualsiasi attività subordinata o di collaborazione autonoma da cui dover dichiarare anche solo 1 euro;
– il calvario dei figli over 35 a carico dei genitori che, da un lato, devono dimostrare agli stessi (non più obbligati a mantenere un figlio, come si rileva da recenti sentenze giudiziarie, quando raggiunta la soglia del 34° anno di età) di impegnarsi a cercare lavoro accettando qualsiasi attività (anche se a chiamata e diversa dalle proprie aspirazioni), dall’altro, dichiarando i piccoli redditi irrisori, si trovano preclusi dalle opportunità delle politiche attive consone a facilitare il tentativo del loro reinserimento lavorativo;
– l’irragionevolezza con cui sono state impegnate e vengono investite cospicue somme a valere sui fondi comunitari FSE (finalizzati a sostenere l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti), in bandi che hanno visto, concretamente, integrare il sostegno economico (Naspi ecc.) di numerosissimi disoccupati, favorire le politiche passive verso gli utenti, demotivare la ricerca e l’accettazione di giornate ed attività lavorative che possono offrire la crescita personale e professionale dei soggetti impegnati attivamente, anche se con redditi irrisori alla sopravvivenza, in quanto requisito che poi esclude gli stessi soggetti dai programmi dei tirocini con rimborso, e non solo (come è stato constatato);

rilevato che il Direttore del Servizio progetti su base regionale e comunitaria, alla segnalazione da parte di una cittadina con competenze in materia di politica del lavoro, sulla importante problematica dell’Avviso pubblico per l’attivazione dei progetti di tirocinio TVB Sardegna Lavoro, che prevede per i destinatari il requisito di “non svolgere alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo”, ha risposto quanto segue:
“Il combinato disposto rappresentato dall’articolo 4, comma 15 quater, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26) e articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 del 14/09/2015 e ss.mm.ii.) definisce un nuovo universo di “disoccupati”. Le indicazioni che sono date con l’avviso è che, rispetto all’universo così definito, se ne sceglie una parte più piccola. Sono anch’essi disoccupati e, con intento chiaro, sono quelli considerati il target della misura; è una scelta condivisa e oggetto di attenta e lunga analisi da parte dell’Assessorato e di ASPAL. Sulle motivazioni che hanno ispirato questa scelta, sinteticamente ma non esaustivamente:
– i tirocini sono destinati solo a coloro che sono privi di impiego, in quanto e una misura che non ha l’obiettivo di integrare le somme percepite attraverso altre modalità (Naspi, redditi di cittadinanza o redditi da lavoro), ma di favorire un inserimento nel mondo del lavoro da parte di chi ha scarse opportunità;
– ANPAL ha fallito nel rilascio del sistema di calcolo del reddito prospettico necessario per stabilire con sicurezza i destinatari, ossia coloro che rientrano nel limite del reddito prospettico stabilito dall’articolo 4 comma 15-quater del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019. L’assenza di tale supporto espone oltremodo l’amministrazione in quanto l’uso di risorse di provenienza comunitaria, in assenza di certezza nella individuazione dei destinatari, potrebbe determinare irregolarità in fase di certificazione delle spese alla Commissione europea. Per i percettori, il reddito (che dovrebbe essere dichiarato) si sarebbe dovuto intendere presunto. E se, in fase di controllo, il reddito si fosse rivelato più alto di quello dichiarato, il tirocinio sarebbe stato oggetto di revoca e così le somme eventualmente già corrisposte. Si tratta, come lei ricorda nella sua, di avere in questo caso buon senso.
– in tema di Commissione europea e di sua approvazione, è importante ricordare che la stessa, attraverso l’organismo regionale a cui la stessa Commissione ha affidato il compito di garantire la corretta gestione del Programma FSE e quindi dell’uso delle risorse europee (autorità di gestione), ha espresso, in fase di rilascio del parere di conformità, una posizione favorevole e non quindi in contrasto con gli stessi obiettivi del programma;
– in tema di legittimità ricordiamo che il testo dell’Avviso è esaminato da una pluralità di soggetti, tra i quali esperti legali, che esprimono, tra gli altri, pareri giuridici.”;

sottolineato che, con riferimento ai punti sopra esplicitati dal Direttore del servizio progetti su base regionale e comunitaria:
– la misura, al di là dell’obiettivo preposto discutibile e analizzando ciò che avviene nel concreto, di fatto integra ai disoccupati le somme percepite attraverso altre modalità (Naspi, redditi di cittadinanza), agevolando gli stessi, anche per la stessa frequenza del tirocinio, e penalizzando chi non ha l’opportunità di richiedere politiche passive e si adopera per collaborazioni con redditi irrisori, che viene escluso dal bando;
– ha scarse opportunità di lavoro ogni over 35 che non sia riuscito a trovare un impiego idoneo a potersi rendersi indipendente economicamente, pur con sacrificio e si trova pertanto costretto a rivolgersi alla famiglia, sino ad arrivare agli uffici dei Servizi sociali e alla Caritas;
– le difficoltà di ASPAL sul sistema di calcolo del reddito prospettico, ed i problemi sui rapporti di ASPAL con ANPAL che si intuiscono dal tono della risposta, non devono diventare una giustificazione sull’esclusione di coloro che svolgono collaborazioni con redditi irrisori, che di fatto sono iscritti di diritto nelle liste degli uffici impiego perché “disoccupati” e privi di possibilità idonea per una propria indipendenza;

evidenziato che questo modus operandi, che ha visto escludere per più anni dalle politiche attive del lavoro gli utenti con redditi irrisori, non fa altro che riflettersi anche sulla fila delle sempre più persone in difficoltà, in aumento, che si rivolgono agli Assessorati delle politiche sociali e alle diocesi con la Caritas (come riportano anche gli ultimi dati dei Report 2019 su povertà ed esclusione sociale condotto proprio dalla Caritas regionale e presentati il 19 dicembre 2019),

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere.
1) se non ritengano urgente rettificare il bando tirocini TVB Sardegna Lavoro per un’equa opportunità dovuta anche ai disoccupati che in questi ultimi tre anni, soltanto per il fatto di impegnarsi in impieghi con redditi irrisori, anche di un solo euro dichiarato, si sono visti emarginare dalla politiche attive di reinserimento nel mondo del lavoro a differenza di chi ha percepito e percepisce Naspi ed altre forme di sostegno attraverso l’attivazione di politiche passive;
2) come sia possibile, dopo le diverse segnalazioni ricevute, che ad oggi non ci sia stato ancora un intervento sulle iniziative di politiche attive del Lavoro volte a rimuovere, una volta per tutte, quei requisiti che demotivano la ricerca e l’accettazione di giornate ed attività lavorative che possono offrire la crescita personale e professionale dei soggetti che sacrificano nell’impegnarsi attivamente, pur con redditi irrisori alla sopravvivenza, e che rischiano di continuare ad incentivare il lavoro in nero e la sempre maggiore richiesta di attivazione di politiche passive, nonché di richiesta di aiuto attraverso i centri di ascolto, gli uffici delle politiche sociali, le diocesi, la Caritas;
3) se siano a conoscenza che per regolamento, persino i beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto a rifiutare un’offerta di lavoro nel caso in cui non sia economicamente congrua, motivo in più per ritenere ingiustificata la discriminante che chi ha una fonte di reddito derivante da una politica passiva può partecipare al progetto dei tirocini con rimborso integrativo, chi non l’ha deve sottostare a mantenere quell’unica fonte irrisoria, assegnata come rimborso dalla Regione, per non perdere il diritto al tirocinio di reinserimento occupazionale;
4) se la Commissione europea sia realmente informata del “modus operandi” sui bandi tirocini finanziati con i FSE, finalizzati a sostenere l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti.

Cagliari, 8 gennaio 2020

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