Interrogazione n. 279/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 279/A

LAI, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata proroga e/o rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2016, per i lavoratori precari dei sistema Regione assunti nell’ambito della programmazione POR FESR Sardegna.

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Il sottoscritto,

premesso che:
– in data 18 novembre 2019 con nota prot. n. 25655 il Direttore generale della Presidenza della Regione, dr.ssa Silvia Curto, ha trasmesso a tutte le direzioni della struttura regionale un parere del Dipartimento della funzione pubblica in risposta a una richiesta in tal senso inviata dall’Ufficio di gabinetto della Presidenza (prot. 58063 del 17 settembre 2019), in merito alla prorogabilità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
– per effetto della circolare sopra specificata, alcuni lavoratori precari del sistema Regione in regime di collaborazione coordinata e continuativa, hanno ricevuto comunicazione verbale dai rispettivi dirigenti che la proroga dei propri contratti, stipulati a dicembre 2019 con decorrenza gennaio 2020, erano da considerarsi bloccati e di conseguenza nulli;
– non è chiaro se il nuovo orientamento sia da considerare applicabile in via generale a tutti i contratti co.co.co. a prescindere dal programma di finanziamento, in quanto la nota richiamata in premessa, parrebbe interpretata in maniera sommaria dalla Direzione generale della Presidenza, appare in alcune parti in contrasto con la normativa regionale, non chiarisce l’eventuale dubbio, non propone un’interpretazione definitiva e rimanda alle direzioni generali in indirizzo l’adozione di opportune misure;
– nonostante il chiarimento chiesto dall’Ufficio di gabinetto della Presidenza al Dipartimento della funzione pubblica riguardasse i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che non avessero maturato i 36 mesi di lavoro, di fatto sono stati bloccati anche i titolari di contratti che hanno maturato 36 mesi di periodo contrattuale;
– la Direzione generale dell’organizzazione e del personale, con nota prot. 31289 del 13 settembre 2019, si era espressa autorizzando le proroghe e i rinnovi dei contratti di co.co.co con i soggetti aventi i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dalla lettera c) dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), in linea con quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 70/31 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto “Avvio del Piano pluriennale per il superamento del precariato nel sistema Regione. Indirizzi per l’attuazione dell’art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37”;

visti:
– l’articolo 6 bis, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), che recita “L’Amministrazione, le agenzie e gli enti, per obiettivi e progetti specifici attinenti alle competenze loro attribuite dall’ordinamento, possono conferire ad esperti, la cui competenza risulti adeguatamente documentata, incarichi individuali per prestazioni di elevata professionalità, quando la complessità o la straordinarietà dei problemi da risolvere richiede conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dell’Amministrazione conferente e questa abbia preliminarmente accertato l’impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali presenti al suo interno;
– la legge regionale n. 37 del 2016, che all’articolo 4 prevede la possibilità di proroga o rinnovo per i soggetti aventi i requisiti per accedere alle procedure previste per il superamento del precariato di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 70/31 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto “Avvio del piano pluriennale del superamento del precariato del sistema regione. Indirizzi per l’attuazione dell’art. 3 della legge regionale 37/2016”, che prevede, al comma 3, lettera c), prove concorsuali pubbliche con riserve di posti e/o valorizzazione dell’esperienza professionale con riconoscimento di apposito punteggio a favore di coloro che abbiano svolto attività lavorativa nelle amministrazioni del sistema Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile, per 36 mesi alla data di pubblicazione del relativo bando;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 37/17 del 1° agosto 2017, avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019. Determinazione della capacità assunzionale della Regione. Art. 15 L.R. 13.11.1998, n. 31”, nella quale si specifica che a seguito della riforma Madia del giugno 2017, le risorse destinate alla proroga o rinnovo dei contratti con i soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2016, non devono essere considerate per la quantificazione del limite di spesa per il lavoro flessibile prevista dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010 (limiti assunzionali per lavoro flessibile entro il 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009) e che non sussistendo più il limite di spesa per il lavoro flessibile, si potrebbe procedere con il rinnovo/proroga dei contratti nei confronti dei soggetti aventi i requisiti previsti per la stabilizzazione;
– l’articolo 9 della legge regionale 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), che proroga il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2016 al 31 dicembre 2020;
– deliberazione della Giunta regionale n. 36/9 del 17 luglio 2018, avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale 2018 – 2020. Determinazione della capacità assunzionale della Regione. L.R. 13.11.1998, n. 31, art. 15”, che rafforza la tesi secondo cui la tipologia di lavoro flessibile “collaborazione coordinata e continuativa” non può essere più utilizzata dalle amministrazioni del sistema Regione, fatta salva la possibilità di prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa unicamente per le finalità del Piano di stabilizzazione di cui alla legge regionale n. 37 del 2016;

dato atto che dette proroghe riguardano tutto il personale interessato alla procedura di stabilizzazione nell’ambito dei concorsi pubblici (con valorizzazione dell’esperienza professionale maturata presso l’amministrazione che emana il bando) di cui alla lettera a), comma 2, articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2016;

vista la legge regionale 5 novembre 2018, n. 40, che al comma 7 dell’articolo 6 prevede l’attuazione delle disposizioni di superamento del precariato previste all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

rilevato che:
– occorre dare tempi certi sulle procedure di definizione delle posizioni di molti precari storici per porre rimedio, come statuito, a situazioni non più procrastinabili;
– è stata effettuata una ricognizione di tutto il personale in possesso dei requisiti per i quali, acquisiti i dati necessari, non è necessario aspettare oltre in merito agli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 7 della citata legge n. 40 del 2018;

preso atto dell’orientamento del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, pronunciatosi con ordinanze n. 352 e n. 353/2018, che in definitiva dispone che ASPAL provveda a compiere l’apertura della procedura di stabilizzazione del precariato, ex decreto legislativo n. 75 del 2017, articolo 20, primo comma, attivando immediatamente i processi di stabilizzazione programmati;

ritenuto ineluttabile avviare immediatamente dette procedure di stabilizzazione programmate, in modo da evitare l’insorgenza di ulteriori istanze, con rischio di aggravio di spese per l’ente,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione descritta;
2) se non ritengano opportuno, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale, in osservanza delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di personale:
a) procedere immediatamente alla proroga dei contratti di lavoro citati;
b) attivare le procedure di stabilizzazione dei precari della Regione in possesso dei requisiti previsti, con la graduale trasformazione in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato, garantendo tempi certi per l’attuazione dei procedimenti.

Cagliari, 20 gennaio 2020


(Pervenuta risposta scritta in data 22/07/2020)

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