Interrogazione n. 57/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 57/A

(Pervenuta risposta scritta in data 10/10/2019)

LI GIOI, con richiesta di risposta scritta, sull’esclusione degli autisti di ambulanza della ASSL di Olbia dalla procedura di stabilizzazione avviata dall’ATS ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

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Il sottoscritto,

premesso che:
– l’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), I) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) prevede, ai commi 1 e 2, due distinte procedure per il superamento del precariato rivolte, rispettivamente, al personale con contratto a tempo determinato reclutato a seguito di procedura concorsuale e al personale con contratto di lavoro flessibile;
– il comma 1 prevede, in particolare, che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
“a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;
– il comma 5 dell’articolo 20 preclude alle amministrazioni interessate di instaurare, fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure;
– il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato, con la circolare n. 3 del 23 novembre 2017, gli “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni del sopra richiamato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017;
– siffatti indirizzi operativi sono stati, successivamente, integrati dalla circolare n. 1 del 9 gennaio 2018;
– il 15 febbraio 2018 la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha adottato il “Documento sull’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, fornendo, a sua volta, indicazioni ad uso delle regioni nell’ottica di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione;
– il 5 giugno 2018 l’Azienda tutela salute (ATS) ha pubblicato l’avviso per la stabilizzazione, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, delle circolari n. 3/2017 e 1/2018 e della deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del 27 febbraio 2018, del personale precario per la copertura, tra gli altri, di n. 59 posti a tempo indeterminato con riferimento al profilo professionale di Operatore tecnico (socio sanitario e autista di ambulanza) – cat. BS;
– tra i requisiti specifici di ammissione richiesti nel suddetto avviso rientra (lettera d) dell’avviso) l’aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’ATS, ovvero in una delle preesistenti AA. SS. LL. della Sardegna, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01.01.2010 al 31.12.2017), nel profilo e disciplina oggetto della richiesta di stabilizzazione;
– con specifico riferimento al profilo professionale di Operatore tecnico autista di ambulanza sono state presentate 26 istanze di stabilizzazione, ma la determinazione ATS n. 9862 del 23 novembre 2018 ha disposto l’esclusione dalla procedura di tutti i candidati che hanno partecipato alla stessa;
– la motivazione addotta a sostegno dell’esclusione consiste nel fatto che nessuno dei partecipanti è stato ritenuto in possesso di tutti e tre i requisiti specifici indicati dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 75 del 2017 e nell’Allegato A alla predetta determinazione viene specificato, per ognuno degli esclusi, il requisito ritenuto mancante;

considerato che:
– tra coloro che hanno presentato domanda per la stabilizzazione vi sono quattro persone che per anni hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato come operatori tecnici – autisti di ambulanza nella ASL (poi ASSL) n. 2 di Olbia e che, ciononostante, sono state escluse dalla stabilizzazione in quanto ritenute carenti del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 per non aver maturato il prescritto triennio di servizio alle dipendenze di ATS o di enti del SSN alla data del 31 dicembre 2017;
– anche se il provvedimento di esclusione non consente, nella sua sinteticità, di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha condotto a siffatta decisione, il dato che parrebbe aver impedito l’ammissione dei suddetti lavoratori alla stabilizzazione consiste nell’iniziale inquadramento contrattuale dei medesimi nella categoria B e, solo a partire dal 2016/2017, sempre all’interno della categoria B ma nel livello economico Super;

evidenziato che:
– in verità, al di là dell’inquadramento contrattuale nella categoria B, i quattro lavoratori hanno prestato servizio per più di tre anni complessivi nello stesso profilo professionale come autisti di ambulanza presso il Servizio ambulanze della ASL (ASSL) di Olbia, come dimostrano tutti i documenti attinenti all’instaurazione e allo svolgimento del rapporto lavorativo, compresi i prospetti recanti i turni degli autisti del Servizio ambulanze e le reperibilità;
– la citata Circolare n. 3/2017 precisa, con riferimento al requisito del triennio di servizio di cui alla lettera c), che gli anni utili da conteggiare devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, sicché ciò che rileva ai fini della sussistenza del requisito è lo svolgimento di attività riconducibili alla categoria professionale per la quale l’amministrazione attiva la procedura di stabilizzazione;
– i quattro lavoratori esclusi dalla stabilizzazione sono stati, ab origine, inquadrati nella medesima categoria, la categoria B (la B e la Bs non sono due categorie professionali distinte), e hanno svolto le attività proprie del profilo professionale del livello economico Super (BS) come delineato nelle declaratorie contenute nei vigenti CCNNLL del comparto sanità, in quanto hanno sempre lavorato per l’ASL (ASSL) di Olbia come autisti non di semplice automezzo, bensì di ambulanze, sicché dovrebbero rientrare a pieno titolo nel disposto dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
– i predetti lavoratori dopo tanti anni di servizio si ritrovano nella necessità di trovare ex novo un impiego per mantenere le loro famiglie;

rilevato che il 20 giugno 2019 un’agenzia interinale ha pubblicato l’offerta di lavoro per tre autisti di ambulanza categoria BS nel settore della sanità e con sede di lavoro a Olbia,

chiede di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se sia a conoscenza delle problematiche sopra esposte e se corrisponda al vero la notizia secondo cui l’ATS sta procedendo all’assunzione di tre autisti di ambulanza tramite agenzia interinale, nonostante l’esclusione dalla stabilizzazione sia oggetto di contenzioso instaurato dai quattro lavoratori e tuttora pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania in funzione di Giudice del lavoro;
2) quali atti e misure intenda adottare con urgenza onde evitare di pregiudicare definitivamente i quattro lavoratori di cui in premessa, illegittimamente esclusi dalla procedura di stabilizzazione avviata un anno fa ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per l’asserito difetto del requisito consistente nel triennio di servizio, anche non continuativo, alle dipendenze dell’ATS alla data del 31 dicembre 2017;
3) quali atti e misure intenda porre in essere al fine di garantire il diritto al lavoro ai quattro lavoratori di cui in premessa.

Cagliari, 1° luglio 2019

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