Mozione n. 30

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 30

FANCELLO – MANCA Desirè Alma – CIUSA – LI GIOI – CUCCU – SOLINAS Alessandro in merito all’accertamento degli usi civici nel Comune di Orosei.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e il regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928 costituiscono i principali riferimenti normativi, a livello statale, per il riordino degli usi civici;
– con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è stata riconosciuta la competenza primaria della Regione in ambito legislativo e lo svolgimento dei compiti amministrativi in materia di usi civici;
– con la legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 è stato disciplinato l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi degli articoli 3, lettera n), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di usi civici;
– con la legge regionale n. 12 del 1994 la Regione intende:
– garantire l’esistenza dell’uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e salvaguardando la destinazione a vantaggio della collettività delle terre soggette agli usi civici;
– assicurare la partecipazione diretta dei comuni alla programmazione e al controllo dell’uso del territorio, tutelando le esigenze e gli interessi comuni delle popolazioni;
– tutelare la potenzialità produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale;
– con determinazione n. 214 del 23 febbraio 2005, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ha effettuato l’accertamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1994, degli immobili gravati da usi civici e ricadenti nel territorio del Comune di Orosei;

CONSIDERATO che:
– con il decreto n. 143 del 10 aprile 1932, il commissario degli usi civici aveva accertato e dichiarato che i lotti A (demaniale) e B (comunale) dei terreni di origine ademprivile e ricadenti nel territorio comunale di Orosei non rientravano più nella competenza dello stesso commissario in quanto non potevano ritenersi gravati da usi civici;
– con il decreto in parola, inoltre, il commissario regionale aveva provveduto a statuirne la libera e perfetta proprietà in favore dei privati e del comune medesimo con la conseguenza che per quanto attiene gli immobili individuati nella menzionata sentenza non possono che ritenersi o di proprietà dei privati o di proprietà del comune, ma senza che su gli stessi possa vedersi insistere il diritto di uso civico in quanto rientranti nel libero commercio fondiario dei terreni patrimoniali dell’ente comunale;
– conseguentemente, con determinazione prot. 949 del 20 dicembre 2011, l’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione ha annullato la determinazione n. 214 del 23 febbraio 2005 con la quale erano stati accertati gli immobili gravati da usi civici e ricadenti nel territorio comunale di Orosei;
– con lo stesso provvedimento, a seguito della comparazione di diverse cartografie che si erano succedute nel tempo, l’Assessorato ha individuato gli immobili gravati da usi civici in ragione di quanto stabilito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;
– il Comune di Orosei, con la nota prot. n. 12137 del 15 novembre 2011, aveva evidenziato ed attestato che una serie di immobili, individuati provvisoriamente come gravati da usi civici in realtà erano stati nel tempo ricompresi in opere di PIP – PIA Cave NU 09 – PP e PIP o erano stati interessati dall’edificazione di opere pubbliche;
– conseguentemente anche detti immobili sono stati stralciati da quelli gravati da uso civico individuati dalla deteminazione prot. n. 949;

PRESO ATTO che:
– l’articolo 5, comma 5 bis, della legge regionale n. 12 del 1994 dispone che “non sono passibili di provvedimento definitivo di accertamento i terreni che siano stati utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche, di PEEP e di PIP”;
– tra gli immobili individuati dalla determinazione n. 949 come gravati da usi civici sono ricompresi anche immobili inclusi nei seguenti piani attuativi regolarmente approvati dal competente Assessore regionale:
– Piano di lottizzazione Fuile Mare, approvato con decreto assessoriale n. 169 del 1° marzo 1976;
– Piano di iniziativa pubblica Su Mutrucone, approvato con decreto assessoriale n. 434 del 10 novembre 1975;
– Piano di iniziativa pubblica Cala Liberotto – Sas Linnas Siccas approvato con decreto assessoriale n. 42/392 del 31 ottobre 1966;
– Piano di lottizzazione Hotel Tirreno, approvato con decreto assessoriale n. 4994/U del 21 novembre 1989;
– Piano di lottizzazione Fantucci, approvato con decreto assessoriale n. 800/U dell’11 giugno 1984;
– Piano di iniziativa pubblica Sos Alinos, approvato con decreto assessoriale n. 401/U del 2 aprile 1985;
– in tali piani già da tempo sono state realizzate le opere di urbanizzazione e risultano pressoché completate le volumetrie previste;

RITENUTO che:
– parte dei territori gravati da usi civici abbiano già da tempo perso la valenza agro-silvo-pastorale che determina la sussistenza dell’uso civico;
– l’esame della documentazione fornita a suo tempo dal comune possa dimostrare inequivocabilmente l’inesistenza degli usi civici in determinate zone del territorio;
– nelle more dell’avvio di un nuovo accertamento degli usi civici nel territorio del Comune di Orosei, si possa procedere alla revoca in autotutela dell’accertamento di cui alla determinazione prot. n. 949,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) a promuovere con la massima sollecitudine ogni iniziativa tesa alla soluzione della problematica degli usi civici nel territorio di Orosei;
2) a disporre l’avvio di un nuovo accertamento in contraddittorio tra il competente Assessorato regionale e gli uffici del Comune di Orosei;
3) nelle more del nuovo accertamento di cui al punto precedente, a dare mandato agli uffici regionali di verificare, se alla luce della nuova documentazione acquisita, non sia opportuno procedere alla revoca in autotutela della determinazione prot. n. 949 del 20 dicembre 2011.

Cagliari, 4 luglio 2019

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