Mozione n. 60

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 60

MANCA Desiré Alma – CIUSA – LI GIOI – FANCELLO – CUCCU – SOLINAS Alessandro in merito alle ricadute sul trasporto alunni dovute all’emanazione del decreto legislativo n. 63 del 2017 ed ai recenti pronunciamenti della Corte dei conti.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– il 13 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 63 avente ad oggetto “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
– l’articolo 5 (Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità) del citato decreto legislativo n. 63 del 2017, recita:
“1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall’articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.
3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.”;
– la Corte dei conti – Sezione regionale del Piemonte – con la deliberazione n. 46 del 27 maggio 2019 ha affermato che “il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale. L’ente locale è tenuto, in sede di copertura, alla stretta osservanza delle disposizioni dell’articolo 117 TUEL, vale a dire, che per il principio dell’equilibrio ex ante tra costi e risorse a copertura, l’erogazione del servizio pubblico deve avvenire in equilibrio ai sensi dell’articolo 117 TUEL, circostanza che presuppone un’efficace rappresentazione dei costi ed una copertura nel rispetto dei criteri generali di cui alla norma del TUEL. In tal modo l’erogazione del servizio non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio (cfr SRC Sicilia n. 115/2015/PAR, SRC Molise 80/ 2011, SRC Campania n. 7/2010/PAR), in modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell’utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo”;

CONSIDERATO che:
– in Sardegna è ancora in vigore la legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”;
– in particolare detta legge prevede fra le finalità dell’articolo 1, lettera b) di: “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l’evasione dell’obbligo scolastico o ne rendano eccessivamente oneroso l’assolvimento”. E successivamente che: “nel settore della scuola dell’obbligo, ivi compresi i corsi per gli adulti, i comuni o i consorzi di comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti interventi: a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria sia mediante l’eventuale acquisto degli appositi mezzi e la loro gestione”‘;
– con la legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, è stato istituito il “fondo per il diritto allo studio”;
– con la finanziaria 2007, legge regionale 29 maggio 2007 n. 2, articolo 10 (Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali) è stato istituito il cosiddetto “fondo unico degli enti locali”. In sede di prima applicazione, tale fondo aveva una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro, ma prevedeva un meccanismo di incremento “in misura percentuale identica a quella variazione delle entrate tributarie ordinarie a destinazione non vincolata della Regione”;

VERIFICATO che:
– la Regione, con la finanziaria 2015, legge regionale n. 5 del 2015, articolo 30, comma 12, al fine di garantire la regolare frequenza scolastica e il diritto allo studio riconosciuto costituzionalmente, ha stanziato un contributo straordinario destinato alla copertura dei costi di gestione del servizio di trasporto scolastico in favore dei comuni in cui sono stati soppressi punti di erogazione del servizio;
– in prima applicazione le risorse disponibili per tale finalità, appostate nel capitolo SC02.0030 “Contributi agli enti locali per la gestione del servizio di trasporto scolastico”, erano pari a 1 milione di euro negli anni sono state incrementate divenendo 2,6 milioni di euro per l’anno scolastico 2016-2017, 3,0 milioni di euro per l’anno scolastico 2017-2018, 3 milioni di euro per l’anno scolastico 2018-2019 e 3,028 milioni di euro per l’anno scolastico 2019-2020;
– la Giunta regionale della Sardegna, con diversi atti deliberativi, ha stabilito di ripartire le predette risorse tra:
a) tutti i comuni in cui non è presente la scuola dell’infanzia (statale e/o non statale paritaria) e/o la scuola primaria e/o la scuola secondaria di primo grado;
b) i comuni in cui, pur essendo presenti le scuole dell’infanzia e/o primarie e/o secondarie di primo grado, sono ricomprese delle frazioni geografiche – riconosciute tali in sintonia con la- definizione dell’ISTAT – in cui in passato erano presenti scuole e allo stato attuale sono residenti studenti a cui deve essere erogato il servizio di trasporto scolastico per cui si richiede il contributo;
– inoltre la Regione, nell’anno 2015, ha destinato circa 9 milioni di euro, a valere sulle risorse della misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR 2007-2013), azione 6 “Avviamento di servizi comunali e/o intercomunali di trasporto locale”,per l’acquisto di autobus, da cedere in proprietà ai Comuni singoli o associati, da destinare al trasporto scolastico;

DATO ATTO che:
– il servizio di trasporto scolastico è finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica, contribuendo ad attenuare il fenomeno dell’abbandono scolastico che nel territorio regionale, seppur in diminuzione, fa ancora registrare percentuali al di sopra della media nazionale;
– l’importanza di tale servizio è ancor più rilevante nelle zone caratterizzate da un forte calo della popolazione scolastica e che hanno subito negli anni passati il processo di dimensionamento della rete formativa,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

a promuovere un’immediata verifica della problematica evidenziata e, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e combattere la dispersione e l’abbandono scolastico, a mettere in campo tutte le strategie possibili che consentano ai comuni sardi di organizzare il servizio per l’anno scolastico 2019/2020 senza far ricadere sulle famiglie tutti i costi dell’organizzazione del trasporto alunni della scuola dell’obbligo.

Cagliari, 30 agosto 2019

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