Biblioteca
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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Art. 1
La Biblioteca del Consiglio regionale della Sardegna ha lo scopo primario di fornire strumenti informativi, bibliografici e documentari utili all'esercizio del mandato dei Consiglieri regionali e allo svolgimento dei compiti delle strutture amministrative del Consiglio Regionale della Sardegna.
Il suo patrimonio è costituito da opere anche antiche, prevalentemente di carattere giuridico, storico, politico, economico e sociale, ma anche di carattere generale. Priorità è data alla raccolta delle pubblicazioni aventi come oggetto la Sardegna.
La Biblioteca persegue, inoltre, ogni altra finalità attinente ai compiti istituzionali che il Consiglio regionale si proporrà di assegnarle.
L’accesso alla Biblioteca è sempre consentito all’utenza interna; l’accesso all’utenza esterna è invece disciplinato da apposite disposizioni emanate con deliberazione della Commissione per la Biblioteca.
Art. 2
La Biblioteca custodisce il patrimonio librario del Consiglio del quale fanno parte i libri, i periodici, i manoscritti e le carte geografiche antiche.
Essa è articolata in tre settori: uno generale, uno dedicato alla Sardegna ed uno dedicato ai manoscritti ed ai fondi di pregio.
Art. 3
La Biblioteca, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento del Consiglio, è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta da tre Consiglieri, fra cui un Vice presidente del Consiglio che la presiede.
Art. 4
Alle convocazioni e alle deliberazioni della Commissione si applicano per quanto possibile le norme del Regolamento del Consiglio concernenti l'attività delle Commissioni permanenti.
Art. 5
Alle riunioni della Commissione può partecipare il Segretario Generale del Consiglio.
Il Capo Servizio Biblioteca, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento interno, è il segretario della Commissione.
Art. 6
La Commissione esercita funzioni di indirizzo e di controllo sulle acquisizioni librarie, sulle strategie di gestione, nonché sulle iniziative culturali volte ad assicurare la valorizzazione del patrimonio conservato e la promozione dell'informazione sulle tematiche di interesse regionale.
La Commissione :
a) approva e propone al Presidente del Consiglio l’elenco dei
libri da acquistare e delle pubblicazioni periodiche cui
abbonarsi;
b) decide le acquisizioni straordinarie di fondi e biblioteche
di privati o di enti, di volumi manoscritti, di carte
geografiche antiche, anche di alto pregio;
c) delibera in tema di pubblicazioni, mostre, attività culturali
promosse dalla biblioteca,
d) stabilisce, su proposta del servizio biblioteca, di procedere
agli scarti inventariali.
Art. 7
La Biblioteca accresce il suo
patrimonio librario mediante:
a) l'acquisto;
b) la donazione e la permuta;
c) l'esemplare d'obbligo delle pubblicazioni ufficiali della
Regione, delle strutture amministrative e delle Agenzie o Enti
regionali e delle opere comunque edite con il contributo della
Regione a norma delle leggi regionali.
Art. 8
I Consiglieri regionali e il personale del Consiglio possono proporre l'acquisizione di quelle opere che ritengano utili alla Biblioteca e che siano conformi a quanto stabilito dall'articolo1.
Art. 9
Salvo particolari esigenze, si acquista un solo esemplare di ciascuna opera, e sempre in edizione comune, preferibilmente non rilegata. Per le edizioni speciali e di lusso è necessaria l’autorizzazione della Commissione per la Biblioteca.
Art. 10
I libri acquisiti devono essere immediatamente catalogati e, terminate le procedure amministrative, inventariati.
Art. 11
Il rinnovo degli abbonamenti deve essere espressamente approvato. In caso contrario, non è consentito dare corso al pagamento delle quote di abbonamento se non sia stata accertata la prosecuzione della pubblicazione del periodico.
I periodici che pervengono alla Biblioteca devono essere annotati in appositi schedari; i fascicoli e le parti eventualmente mancanti devono essere sollecitamente richiesti al fornitore o all'editore.
Art. 12
La Biblioteca fornisce con regolarità un servizio di segnalazione di novità bibliografiche e documentali avvalendosi di tecnologie informatiche e di servizi telematici. Sentita la Commissione, i servizi di segnalazione possono essere personalizzati su richiesta, secondo le esigenze e gli interessi dei Consiglieri.
Delle pubblicazioni comunque entrate in biblioteca è redatto ogni semestre un elenco che viene pubblicato nel sito internet della biblioteca.
INVENTARIO
Art. 13
I volumi di opere a stampa o manoscritte o dei periodici esistenti nella Biblioteca, devono avere impresso, sul frontespizio e su alcune pagine interne, il bollo della biblioteca che ne attesta la proprietà.
Art. 14
Il patrimonio librario è registrato con il numero progressivo nel registro d'ingresso o inventario cronologico ed avere impresso, nell'ultima pagina del testo, il numero progressivo di inventario sotto il quale è descritto in detto registro.
Art. 15
Le registrazioni contengono i
seguenti dati identificativi del documento:
- il numero progressivo di inventario riferito a ogni unità
completa, il titolo e il numero dei volumi;
- la data d'ingresso e il fornitore;
- il valore, desunto dal prezzo di copertina o dal prezzo di
stima.
I periodici e le opere pubblicate a fascicoli sono corredate con il numero d'inventario, il prezzo del relativo abbonamento o dell'opera, nel solo primo fascicolo di ciascun volume.
Art. 16
Le opere che sostituiscono materiale disperso o danneggiato, proposto per lo scarico inventariale, devono essere nuovamente inventariate.
Art. 17
Il numero d'inventario sui volumi
acquistati è apposto sotto la responsabilità del Bibliotecario,
contestualmente alla notazione nel registro d'ingresso.
Sono vietate le registrazioni d'inventario prima che la
Biblioteca entri in effettivo possesso dei relativi volumi.
Art. 18
Lo scarico inventariale del materiale logorato od obsoleto deve essere autorizzato dalla Commissione per la Biblioteca, su proposta del Capo Servizio Biblioteca.
Art.19
Il patrimonio librario è contrassegnato da una collocazione rappresentata da una segnatura posta nell'interno e sull'esterno di ciascun volume.
Art. 20
Il patrimonio librario della Biblioteca è ordinato secondo la classificazione decimale universale di Dewey.
Art. 21
Salvo motivate ragioni, ogni sezione contiene solo un esemplare di ogni opera.
Art. 22
Le opere date in consegna ai Servizi del Consiglio e quelle comunque collocate all'interno dei locali della Biblioteca sono descritte nello schedario come dotazione dei singoli Servizi.
Tali opere saranno conservate sotto la personale responsabilità del Capo del Servizio presso il quale esse sono giacenti.
Art. 23
Periodicamente si procede alla
revisione di una o più sezioni della Biblioteca.
Di ciascuna revisione si redige un verbale firmato dal
bibliotecario.
Le opere che per qualsiasi ragione risultassero mancanti sono registrate, cronologicamente, in un registro apposito.
Art. 24
I libri devono essere ricollocati, giorno per giorno, negli scaffali o, in caso di prestito o restauro, sostituiti da una scheda .
CATALOGHI
Art. 25
Il catalogo, anche
informatizzato, della Biblioteca deve indicare, per ciascuna
opera:
a) la classificazione Dewey;
b) il numero progressivo;
c) l'autore;
d) il titolo;
e) il soggetto;
f) il tipo;
g) l'editore;
h) l'anno di edizione.
CONSERVAZIONE
Art. 26
I materiali devono essere conservati in ambienti idonei e sottoposti ad appositi controlli periodici per verificare eventuali necessità di interventi di prevenzione, conservazione, tutela.
Art. 27
I volumi in condizioni precarie tali da non garantire la loro conservazione e le opere in fascicolo e i periodici, man mano che si completino i volumi, devono essere fatti rilegare o restaurare.
Le opere di frequente consultazione possono essere rilegate sino dal loro ingresso in Biblioteca.
Art.28
I libri richiesti devono essere restituiti giorno per giorno.
Quando i libri devono restare in consultazione, vengono muniti di una scheda.
Art. 29
Le opere rare e quelle appartenenti a raccolte speciali non si danno in lettura senza il consenso del Capo Servizio Biblioteca.
Art. 30
Le opere sono concesse in consultazione, nei locali della Biblioteca per un massimo di tre alla volta, previa compilazione e sottoiscrizione da parte del richiedente della relativa scheda.
Ogni utente è tenuto a tenere un comportamento corretto, in particolare non danneggiare il patrimonio e non disturbare l'attività di studio e di lavoro.
PRESTITO DEI LIBRI
Art. 31
Il prestito, salvo deroghe
autorizzate dal Capo Servizio Biblioteca, è riservato ai
Consiglieri regionali, agli ex Consiglieri e al personale del
Consiglio.
La durata del prestito non può superare i trenta giorni.
Art. 32
Sono esclusi dal prestito le pubblicazioni periodiche, gli atti ufficiali, le opere di consultazione quali enciclopedie, dizionari, manuali, codici, opere di frequente consultazione, nonché qualsiasi altra opera che il responsabile della Biblioteca ritenga opportuno escludere per esigenze di tutela e salvaguardia del patrimonio.
Art. 33
In caso di ritardo nella restituzione delle opere concesse in prestito, la Commissione segnala al Presidente del Consiglio le inadempienze alle norme stabilite, indicando altresì le modalità di recupero o reintegro del materiale eventualmente disperso o danneggiato.
Art. 34
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 3 luglio 2009.
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