Regolamento del Consiglio regionale
Capo VII
DELLE COMMISSIONI SPECIALI
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Art.
53
Durata, composizione e funzionamento
1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di costituire, per un periodo determinato che non può protrarsi oltre la scadenza della legislatura, Commissioni speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i Gruppi consiliari, assicurando la presenza di tutti i Gruppi.
2. Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo VI.
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versione integrale del Regolamento
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VII - Delle Commissioni speciali
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IX - Della presentazione dei progetti di legge e delle proposte di iniziativa consiliare e popolare
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XIII - Delle petizioni
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XVI - Degli ordini del giorno
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XVIII - Delle inchieste consiliari
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XIX - Degli organi collegiali
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XX - Delle deputazioni
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XXII - Dei processi verbali
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XXIII - Consiglieri cessati dal mandato
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XXIV - Degli uffici del Consiglio
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XXVI - Dell'uso della lingua sarda
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XXVII - Disposizioni finali